SINTESI
CONVENZIONE
SCF, Società Consortile Fonografici opera in Italia dal
febbraio del 2000 quale società di servizi volta a gestire in Italia i
diritti connessi al diritto d'autore, spettanti ai produttori fonografici.
SCF è composta da 8 Soci e oltre 200 Mandanti e ad oggi rappresenta oltre il 90%
del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia a SCF (Società Consortile Fonografici)
La
convenzione prevede per gli associati Confcommercio dal 15% al 30% di sconto sulle tariffe
sulle pratiche presentate con l'assistenza delle Associazioni provinciali di appartenenza.
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
Con
tale accordo vengono fissati termini e condizioni per il pagamento dell'¯equo
compenso¯ che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 73-bis legge
autore), è dovuto ai produttori
discografici ed agli artisti interpreti o esecutori per la diffusione in
pubblico a scopo non di lucro di fonogrammi e video musicali.
Rientrano
nell'mbito di applicazione gli esercizi commerciali presso i quali viene
diffusa in pubblico musica d'ambiente, qualunque sia il mezzo utilizzato
(radio, TV, lettore CD, computer, ecc...).
Il
compenso non è invece dovuto per la diffusione di musica effettuata nelle aree
riservate al personale e senza l'utilizzo di diffusori.
E'
da tenere presente che questo diritto si aggiunge a quello già esistente per la
SIAE è regolato da altra convenzione.
Tra le condizioni
di miglior favore ottenute in convenzione, si evidenzia, in particolare, la
rinuncia della SCF a chiedere il pagamento del diritto per il periodo
pregresso. Infatti, essendo stato normato il diritto nel 1994 - data di entrata in vigore del d.lgs.
685/94 che ha introdotto l'art. 73 bis legge autore - in sede giudiziaria SCF chiedeva il pagamento
dell'equo compenso anche per gli anni passati.
La
convenzione, inoltre, nell'indicare (v.
tabelle riportate di seguito) gli importi dovuti a titolo di equo compenso¯ calcolati sulla base della
superficie, riconosce alle imprese associate le seguenti condizioni:
-
15%
di sconto associativo per tutte le imprese socie;
-
30%
di sconto solo per le imprese situate nei Comuni aventi un numero di abitanti
inferiore a 2.000 e che non rientrano nella categoria località turistica.
DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
Il compenso è dovuto anche perla diffusione di musica nelle aree di parcheggio, in base alla
metratura.
Per le attività stagionali
(max. 8 mesi/anno di apertura) è possibile ottenere una licenza periodica
versando un compenso pari al 70% del compenso annuale.
La
convenzione, inoltre, consente alle imprese interessate di richiedere una
specifica licenza per riprodurre i fonogrammi e i video musicali (c.d. diritto
di copia), ai sensi dell'art. 72 lett. a) della legge autore,dietro pagamento di ulteriore compenso pari
al 50% di quanto dovuto per la diffusione in pubblico della musica.
COME USUFRUIRE DEL' ACCORDO
E'
necessario ritirare presso l'Associazione Provinciale il modello di adesione che, oltre ad individuare la ditta
interessata ed i mq. del locale, servirà anche a certificarne l'appartenenza al
sistema Confcommercio.
Il
modulo, riempito in ogni sua parte e sottoscritto dall'impresa, verrà vistato
dalla Associazione Provinciale che attesterà l'iscrizione dell'impresa
nell'anno in corso.
Spetta inoltre all'Associazione
Provinciale precisare sul modulo di adesione se ricorrono le condizioni per
l'applicazione dello sconto associativo del 30% (comune non a vocazione
turistica con meno di 2000 abitanti).
I moduli
compilati, sottoscritti e vistati dall'Associazione Provinciale saranno inviati
a SCF a cura della stessa Associazione con periodicità mensile al seguente
indirizzo:
SCF ITALIA SpA via Leone XIII,
1420145 Milano
fax 02/46547500 tel. 02/46547530
e-mail licenze@scfitalia.it .
Una volta
ricevuto il modulo di adesione, SCF trasmetterà direttamente all'impresa aderente la fattura, indicando le
modalità di pagamento.